Art. XXIV
Convenzione

Art. XXIV

23 / 24
In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XXIV 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Gerusalemme non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa si applicherà al reddito realizzato ed al patrimonio posseduto a partire dal 1 gennaio 1962.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-xxiv