Protocollo 5›Parte SECONDA
Art. 2
In vigore dal 13 gen 1973
Qualora la Norvegia faccia uso di tale facoltà, s'applicheranno le seguenti disposizioni:
a) non è richiesta alcuna modifica del regime doganale applicabile all'importazione in Norvegia di merci originarie dello Svalbard e da esso provenienti;
b) le attuali esportazioni dello Svalbard sono rappresentate unicamente dal carbone e non sollevano alcun problema sul piano concreto. Qualora tale situazione dovesse essere modificata, particolarmente in seguito a decisioni che potrebbero essere prese nell'ambito delle politiche comuni, le istituzioni della Comunità riesamineranno il problema per tener conto delle conseguenze che una siffatta modifica potrebbe comportare sul regime applicabile alle importazioni provenienti dallo Svalbard;
c) le merci importate in Norvegia sotto il regime di cui alla lettera a) non possono essere considerate in libera pratica in tale Stato ai sensi dell' del trattato CEE quando esse sono riesportate in un altro Stato membro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-2-5