Protocollo 3›Parte SECONDA
Art. 5
In vigore dal 13 gen 1973
Qualora nell'applicazione del regime definito nel presente protocollo sorgano, per una parte o per l'altra, difficoltà nelle relazioni tra la Comunità e tali territori, la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità di applicazione.
Il Consiglio decide a maggioranza qualificata entro il termine di un mese
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-5-3