Protocollo 5Parte SECONDA

Art. 1

In vigore dal 13 gen 1973
Protocollo. n. 5 concernente lo Svalbard (Spitzberg) Il Regno di Norvegia ha facoltà di ratificare il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e di depositare il suo strumento di adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio per il territorio del Regno ad esclusione dello Svalbard.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-1-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo