Protocollo 5›Parte SECONDA
Art. 1
In vigore dal 13 gen 1973
Protocollo. n. 5
concernente lo Svalbard (Spitzberg)
Il Regno di Norvegia ha facoltà di ratificare il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e di depositare il suo strumento di adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio per il territorio del Regno ad esclusione dello Svalbard.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-1-5