Protocollo 7›Parte SECONDA
Art. 4
In vigore dal 13 gen 1973
Qualora l'applicazione del presente protocollo, in particolare dell', paragrafo 1, provocasse tra gli importatori-montatori stabiliti in Irlanda distorsioni di concorrenza tali da compromettere il progressivo passaggio dal regime applicato alla data dell'adesione al regime conforme al trattato CEE, la Commissione può autorizzare il governo irlandese ad adottare le misure atte a riequilibrare la situazione. Tali misure non possono rimettere in causa la data finale per l'abolizione dello "Scheme".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-4-4