Protocollo 18Parte SECONDA

Art. 1

In vigore dal 13 gen 1973
Protocollo n. 18 concernente l'importazione nel Regno Unito di burro e formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda 1. Il Regno Unito è autorizzato, alle seguenti condizioni e a titolo transitorio, ad importare dei quantitativi di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda. 2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 ammontano: a) per quanto riguarda il burro, per i primi cinque anni: nel 1973, a 165 811 tonnellate nel 1974, a 158 902 tonnellate nel 1975, a 151 994 tonnellate nel 1976, a 145 085 tonnellate nel 1977, a 138 176 tonnellate b) per quanto riguarda il formaggio: nel 1973, a 68 580 tonnellate nel 1974, a 60 960 tonnellate nel 1975, a 45 720 tonnellate nel 1976, a 30 480 tonnellate nel 1977, a 15 240 tonnellate Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può operare degli adeguamenti tra tali quantitativi di burro e di formaggio, nei limiti del quantitativo, espresso in equivalente latte, corrispondente al totale dei quantitativi previsti ogni anno per i due prodotti. 3. I quantitativi di burro e formaggio di cui al paragrafo 2 sono importati nel Regno Unito ad un prezzo il cui rispetto dovrà essere garantito nella fase cif dalla Nuova Zelanda. Questo prezzo è fissato a un livello che permetta alla Nuova Zelanda di realizzare un prezzo corrispondente a quello di cui essa ha beneficiato mediamente sul mercato del Regno Unito negli anni 1969, 1970, 1971 e 1972. 4. I prodotti importati nel Regno Unito conformemente alle disposizioni del presente protocollo non possono formare oggetto di scambi intracomunitari o di riesportazione verso i paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-1-7

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