Protocollo 18›Parte SECONDA
Art. 5
In vigore dal 13 gen 1973
1. Nel corso del 1975 il Consiglio esaminerà la situazione del burro alla luce della situazione e dell'evoluzione della domanda e dell'offerta nei principali paesi produttori e consumatori del mondo, in particolare nella Comunità e nella Nuova Zelanda. Tra l'altro saranno presi in considerazione nel corso di quest'esame i seguenti elementi:
a) i progressi fatti verso la conclusione di un accordo mondiale efficace sui prodotti lattiero-caseari, di cui siano parti la Comunità e gli altri paesi consumatori e produttori importanti,
b) l'entità dei progressi fatti dalla Nuova Zelanda sulla via della diversificazione della sua economia e delle sue esportazioni, restando inteso che la Comunità si sforzerà di proseguire una politica commerciale che eviti di ostacolare tali sforzi.
2. Le misure idonee a garantire il mantenimento del regime derogatorio per le importazioni di burro dalla Nuova Zelanda dopo il 31 dicembre 1977 nonché le loro modalità sono fissate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, alla luce di questo esame.
3. Il regime derogatorio per le importazioni di formaggio non potrà più essere mantenuto dopo il 31 dicembre 1977.
Storico versioni
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