Protocollo 26Parte SECONDA

Art. 1

In vigore dal 13 gen 1973
Protocollo n. 26 concernente gli scambi di cognizioni con l'Irlanda nel campo dell'energia nucleare 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato CEEA, sono messe a disposizione dell'Irlanda, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione l'Irlanda mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Irlanda nel settore nucleare, purchè non si tratti di applicazione di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato . 3. Le suddette informazioni riguardano principalmente gli studi per lo sviluppo di un reattore di potenza ed i lavori sui radioisotopi e sulle loro applicazioni in medicina, compresi i problemi della radioprotezione.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-1-9

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo