Protocollo 28Parte SECONDA

Art. 1

In vigore dal 13 gen 1973
Protocollo n. 28 concernente gli scambi di cognizioni con il Regno Unito nel campo dell'energia nucleare 1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato CEEA, sono messe a disposizione del Regno Unito, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione il Regno Unito mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori di cui all'elenco allegato. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formerà oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato . 3. Considerato l'interesse più accentuato della Comunità per alcuni settori, il Regno Unito pone più particolarmente l'accento sulla trasmissione di cognizioni nei seguenti settori: - ricerca e sviluppo in materia di reattori veloci (compresa la sicurezza); - ricerca di base (applicabile alle filiere di reattori); - sicurezza dei reattori diversi dai reattori veloci; - metallurgia, acciai, leghe di zirconio e calcestruzzo; - compatibilità dei materiali strutturali; - fabbricazione sperimentale del combustibile; - termoidrodinamica; - strumentazione
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-1-11

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