Art. 2

In vigore dal 13 gen 1973
Piena ed intera esecuzione è data al trattato, ed agli atti ad esso allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' del trattato stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - SCALFARO - NATALI - BOZZI - FERRI - COPPO - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-rd-2

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