Protocollo 26›Parte SECONDA
Art. 1
208 / 213In vigore dal 13 gen 1973
Protocollo n. 26
concernente gli scambi di cognizioni con l'Irlanda nel campo dell'energia nucleare
1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato CEEA, sono messe a disposizione dell'Irlanda, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.
2. Dal momento dell'adesione l'Irlanda mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Irlanda nel settore nucleare, purchè non si tratti di applicazione di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato .
3. Le suddette informazioni riguardano principalmente gli studi per lo sviluppo di un reattore di potenza ed i lavori sui radioisotopi e sulle loro applicazioni in medicina, compresi i problemi della radioprotezione.
Storico versioni
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