Protocollo 7›Parte SECONDA
Art. 3
In vigore dal 13 gen 1973
1. Il regime tariffario di cui all', paragrafo 2, si applica anche, a decorrere dal 1 gennaio 1974, ad un contingente globale che l'Irlanda apre dal momento dell'adesione agli altri Stati membri per i veicoli originari della Comunità diversi da quelli che rientrano nel regime speciale derivante dallo "Scheme".
2. Il volume di tale contingente è fissato, ogni anno, in base ad una percentuale del numero di veicoli montati in Irlanda nell'anno precedente. Tale percentuale è pari al 3 per cento nel 1973 e aumenta ogni anno di un punto fino a raggiungere il 14 per cento nel 1984.
L'Irlanda può ripartire il volume di detto contingente fra le seguenti categorie di veicoli:
I - Automobili private
a) con cilindrata di 1500 cm3 o meno
b) con cilindrata di piu di 1500 cm3
II - Veicoli commerciali
a) del peso a vuoto di 3,5 tonnellate o meno
b) del peso a vuoto di piu di 3,5 tonnellate
Il peso a vuoto è stabilito conformemente alle norme di classificazione dei veicoli ai fini della tassa di circolazione irlandese.
3. All'interno di tale suddivisione l'Irlanda può effettuare le seguenti assegnazioni:
Categoria I - Veicoli privati........ 85% del
contingente globale cosi suddivisi
I. a) (fino a 1500 cm3 )......... 75%
I. b) (oltre 1500 cm3).......... 25%
Categoria II - Veicoli commerciali...... 15% del
contingente globale cosi suddivisi:
II. a) (fino a 3,5 tonnellate)...... 75%
II. b) (oltre 3,5 tonnellate)...... 25%
4. Qualora, nell'applicare il sistema dei contingenti, appaia evidente che il contingente non viene completamente utilizzato in conseguenza della sua suddivisione risultante dalle disposizioni di cui sopra, la Commissione può stabilire, previa consultazione del governo irlandese, le adeguate misure che quest'ultimo dovrà adottare per agevolare la completa utilizzazione del contingente globale.
Storico versioni
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