DecisioneCapo V

Art. 6

In vigore dal 6 feb 1971
. 1. Le risorse comunitarie di cui agli sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono modificate a tal fine. Gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione. 2. Salvo la verifica dei conti prevista all'art. 206 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e salvo i controlli organizzati ai sensi dell'art. 209, lettera c) di tale Trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, adotta le disposizioni relative al controllo dell'esazione nonché alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli , nonché le modalità di applicazione dell', paragrafo 3, è dell'.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1185#art-d-6

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