DecisioneCapo V

Art. 2

In vigore dal 6 feb 1971
. A decorrere dal 1 gennaio 1971, le entrate provenienti: a) dai prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in appresso denominati "prelievi agricoli"; b) dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri, in appresso denominati "dazi doganali", costituiscono, alle condizioni di cui all', risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altri tributi che sarebbero istituiti, nell'ambito di una politica comune, conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea o del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, sempre che la procedura dell'articolo 201 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea o dell'articolo 173 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica sia stata ultimata.
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