DecisioneCapo V

Art. 5

In vigore dal 6 feb 1971
. Le entrate di cui all', all', paragrafi 1 e 2 e all', paragrafi da 1 a 5, servono a finanziare indistintamente tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunità conformemente all'art. 20 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1185#art-d-5

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