TrattatoCapo II

Art. 4

In vigore dal 6 feb 1971
L'articolo 203 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è sostituito dalle disposizioni seguenti: "Articolo 203. 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre. 2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1 luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti. Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese. 3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione. Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea. 4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione. L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma. Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio. 5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio. Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione. Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a questa ultima il risultato delle proprie deliberazioni. 6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato. 7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio è definitivamente adottato. 8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dello esercizio in corso. La Commissione, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta: dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri e dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio. Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1 maggio a tutte le Istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo. Qualora, per le spese "diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo. Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi. 9. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese".
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