TrattatoCapo II

Art. 5

In vigore dal 6 feb 1971
Il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è completato dalle disposizioni seguenti: "Articolo 203-bis. Per i bilanci anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'articolo 203: 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre. 2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1 luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti. Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese. 3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione. Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea. 4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione. L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio. Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio si considera definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio. 5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio, adotta il bilancio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono: Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, segnatamente in quanto lo aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata. Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione. Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio, sia fissare un altro importo. 6. Quando la procedura di cui al presente articolo e espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio è definitivamente adottato. 7. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese".
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