TrattatoCapo I

Art. 1

In vigore dal 6 feb 1971
Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee e documenti allegati. Sua Maestà il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Visto l'articolo 96 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Visto l'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Visto l'articolo 204 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, Considerando che le Comunità disporranno di risorse proprie destinate ad essere impiegate per coprire la totalità delle loro spese; Considerando che la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità richiede un aumento dei poteri attribuiti alla Assemblea in materia di bilancio; Risoluti ad associare strettamente l'Assemblea al controllo dell'esecuzione del bilancio delle Comunità; Hanno deciso di modificare talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Sua Maestà il Re dei Belgi: S. E. Pierre HARMEL, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: S. E. Walter SCHEEL, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica francese: S. E. Maurice SCHUMANN, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. Aldo MORO, Ministro degli Affari Esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: S. E. Gaston THORN, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi: S. E. H. J. DE KOSTER, Segretario di Stato agli Affari Esteri; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: . L'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti: "Articolo 78. 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre. Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per la attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio. 2. Ciascuna Istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1 luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare del bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti. Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese. 3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione. Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre Istituzioni interessate. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea. 4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione. L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma. Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo così emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio. 5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. Il progetto di bilancio amministrativo è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio. Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione. Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio amministrativo è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni. 6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. 7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato. 8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso. L'Alta Autorità, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta: dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri e dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio. Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1 maggio a tutte le Istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo. Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo. Quando, in casi eccezionali, l'assemblea, il Consiglio o l'Alta Autorità ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi. 9. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese. 10. L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'art. 49".
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