Decisione›Capo V
Art. 3
In vigore dal 6 feb 1971
.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1971, le entrate provenienti dai prelievi agricoli sono integralmente iscritte nel bilancio delle Comunità.
A decorrere dalla stessa data, le entrate provenienti dai dazi doganali sono progressivamente iscritte nel bilancio delle Comunità.
L'importo dei dazi doganali devoluti ciascun anno alle Comunità da ciascuno Stato membro è pari alla differenza tra un importo di riferimento e l'importo dei prelievi agricoli devoluti alle Comunità conformemente al primo comma. Se tale differenza è negativa, lo Stato membro interessato non dovrà versare dazi doganali, nè le Comunità dovranno restituire prelievi agricoli.
L'importo di riferimento di cui al terzo comma è pari:
nel 1971 al 50%
nel 1972 al 62,50%
nel 1973 al 75%
nel 1974 all'87,40%
a decorrere dal 1 gennaio 1975 al 100%
dell'importo totale dei prelievi agricoli e dei dazi doganali riscossi da ciascun Stato membro.
Le Comunità rimborsano a ciascuno Stato membro il 10% degli importi versati, conformemente ai commi precedenti, a titolo di spese di riscossione.
2. Durante il periodo che va dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1974, i contributi finanziari degli Stati membri necessari per assicurare l'equilibrio del bilancio delle Comunità sono ripartiti secondo il seguente criterio:
Belgio............................ 6,8 Germania.......................... 32,9 Francia........................... 32,6 Italia........................... 20,2 Lussemburgo......................... 0,2 Paesi Bassi......................... 7,3
3. Tuttavia, durante lo stesso periodo, la variazione da un anno all'altro della parte relativa a ciascuno Stato membro nell'insieme degli importi versati conformemente ai paragrafi 1 e 2, non potrà superare l'1% nel senso dell'aumento e l'1,5% nel senso della riduzione, purchè tali importi siano presi in considerazione nell'ambito del secondo comma. Per l'anno 1971 sono presi come riferimento, per l'applicazione di tale regola, i contributi finanziari di ciascuno Stato membro all'insieme dei bilanci del 1970, nella misura in cui tali bilanci sono presi in considerazione nel quadro del secondo comma.
Per l'applicazione del primo comma, sono presi in considerazione, per ciascun esercizio, i seguenti elementi:
a) le spese inerenti agli stanziamenti di pagamenti decisi per l'esercizio in causa a titolo del bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità europea dell'Energia Atomica, eccettuate le spese relative ai programmi complementari;
b) le spese inerenti agli stanziamenti del Fondo Sociale europeo;
c) per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia le spese inerenti agli stanziamenti sia della sezione garanzia che della sezione orientamento eccettuati gli stanziamenti iscritti o reiscritti per periodi di contabilizzazione anteriori all'esercizio considerato. Per l'anno di riferimento 1970, tali spese sono:
per la sezione garanzia, quelle previste all' del Regolamento del Consiglio del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune,
per la sezione orientamento, un importo di 285 milioni di unità di conto ripartito secondo il criterio previsto all' del medesimo Regolamento, restando inteso che per il calcolo della parte relativa alla Germania è presa come criterio di riferimento una percentuale del 31,5%;
d) le altre spese inerenti agli stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità.
Se l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo ad uno o più Stati membri provoca uno scoperto nel bilancio delle Comunità, l'importo di tale scoperto sarà ripartito per l'anno considerato tra gli altri Stati membri nei limiti di variazione di cui al primo comma e secondo il criterio di contribuzione fissato al paragrafo 2. Se necessario, l'operazione è ripetuta.
4. Il finanziamento con risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerche della Comunità Europea dell'Energia Atomica non esclude la iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi complementari, nè il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri determinati secondo un criterio di ripartizione particolare fissato ai sensi di una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.
5. In deroga alle disposizioni del presente articolo, gli stanziamenti iscritti in un bilancio anteriore all'esercizio 1971, e riportati o reiscritti in un bilancio successivo sono finanziati con contributi finanziari degli Stati membri, secondo i criteri di ripartizione applicabili per la loro prima iscrizione.
Agli stanziamenti della sezione orientamento che, pur essendo iscritti per la prima volta nel bilancio 1971, si riferiscono a periodi di contabilizzazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia precedenti al 1 gennaio 1971, si applica il criterio di ripartizione relativo a tali periodi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-12-23;1185#art-d-3