Art. 4

In vigore dal 6 feb 1971
Il Governo emanerà le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. La commissione di cui al comma precedente è altresì abilitata ad esprimere il proprio parere, a maggioranza dei suoi componenti, sull'opportunità dell'esercizio della delega per l'esecuzione delle misure a norma dell'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MORO - REALE - GIOLITTI - PRETI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE
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