Convenzione 122Parte II

Art. 7

In vigore dal 13 dic 1970
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione delle ratifiche e delle denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-7-8

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