Convenzione 123›Parte II
Art. 1
In vigore dal 13 dic 1970
TRADUZIONE NON UFFICIALE
QUARANTANOVESIMA SESSIONE
(Ginevra, 9-23 giugno 1965)
CONVENZIONE 123
Convenzione sull'età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata, a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965 nella sua quarantanovesima sessione;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all'ordine del giorno della sessione;
Rilevato che la convenzione sui lavori sotterranei (donne) del 1935, proibisce in via di principio qualsiasi impiego di persone di sesso femminile, qualunque sia la loro età, ai lavori sotterranei nelle miniere;
Rilevato che la convenzione (riveduta) sull'età minima (industria) del 1937, che si applica alle miniere, prevede che i ragazzi di età inferiore a 15 anni non possono essere impiegati o lavorare negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, o nelle loro succursali;
Rilevato che questa convenzione enuncia inoltre che, in relazione agli impieghi che, per loro natura o per le condizioni nelle quali essi vengono svolti, sono pericolosi per la vita, la salute o la moralità delle persone che vi sono occupate, le leggi nazionali devono fissare un'età o delle età superiori a 15 anni per l'ammissione dei giovani e adolescenti a questi impieghi, oppure conferire ad una autorità idonea il potere di farlo;
Considerato che, data la natura dei lavori in sotterraneo nelle miniere, è opportuno adottare norme internazionali che stabiliscano una età superiore a 15 anni per l'ammissione a tali lavori;
Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventidue giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965:
.
1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, il termine "miniera" si riferisce ad ogni impresa, pubblica o privata, il cui oggetto è l'estrazione di sostanze situate nel sottosuolo, e che comporta l'impiego sotterraneo di persone.
2. Le disposizioni della presente convenzione relative all'impiego o al lavoro sotterranei nelle miniere comprendono l'impiego o il lavoro sotterranei nelle cave.
Storico versioni
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