Convenzione 123›Parte II
Art. 3
In vigore dal 13 dic 1970
Ciascuno Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con una dichiarazione successiva, di aver elevato l'età minima specificata al momento della sua ratifica.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-3-9