Convenzione 123Parte II

Art. 7

In vigore dal 13 dic 1970
1. La presente convenzione obbligherà solo gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratifica.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-7-9

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