Convenzione 123Parte II

Art. 4

In vigore dal 13 dic 1970
1. Tutte le misure necessarie, ivi compresa l'adozione di sanzioni appropriate, devono essere prese dall'autorità competente al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione. 2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della convenzione oppure a controllare che una ispezione appropriata sia effettuata. 3. La legislazione nazionale deve indicare le persone incaricate di assicurare l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione. 4. Il datore di lavoro deve tenere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno, per ogni persona impiegata o che lavora in sotterraneo è che abbia superato di meno di due anni l'età minima di ammissione specificata: a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile; b) la data alla quale la persona è stata impiegata o ha lavorato in sotterraneo, nell'impresa, per la prima volta. 5. Il datore di lavoro deve, dietro richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, mettere a loro disposizione, gli elenchi delle persone impiegate o lavoranti in sotterraneo che abbiano superato di meno di due anni l'età minima di ammissione specificata; questi elenchi devono indicare la data di nascita di queste persone e la data alla quale, esse sono state impiegate o hanno lavorato in sotterraneo, nell'impresa, per la prima volta.
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo