Convenzione 122›Parte II
Art. 2
In vigore dal 13 dic 1970
Ogni Stato membro dovrà, con metodi adatti alle condizioni del paese e nella misura in cui esse lo permettono:
a) determinare e rivedere regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata le misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all';
b) prendere le disposizioni che potrebbero essere richieste per l'applicazione di tali misure, ivi compresa, se necessario, la elaborazione dei programmi.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-2-8