Convenzione 122Parte II

Art. 5

In vigore dal 13 dic 1970
1. La presente convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate. 3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della propria ratifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-5-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo