Convenzione 122›Parte II
Art. 3
In vigore dal 13 dic 1970
Nell'applicazione della presente convenzione, i rappresentanti degli ambienti interessati alle misure da adottare, ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovranno essere consultati in merito alle politiche dell'impiego, in modo da tenere pienamente conto della loro esperienza e della loro opinione, e affinché collaborino pienamente alla elaborazione di dette politiche e portino il proprio ausilio per ottenere adesioni in favore di queste ultime.
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