Convenzione 122›Parte II
Art. 6
In vigore dal 13 dic 1970
1. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione possono denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione stessa mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione e che, nell'anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non faranno uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un ulteriore periodo di dieci anni e, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-6-8