Art. 6
LEGGE 1 luglio 1970, n. 518
In vigore dal 5 ago 1970
Ogni Camera deve inviare entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero del commercio con l'estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente:
a) una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;
b) un copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del collegio dei revisori dei conti;
c) un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;
d) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.
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