Art. 3
LEGGE 1 luglio 1970, n. 518
In vigore dal 5 ago 1970
Lo statuto delle camere di commercio italiane all'estero deve, in ogni caso, determinare:
1) le attività che l'associazione intende svolgere per incrementare gli scambi commerciali con l'Italia;
2) le condizioni e le modalità per l'acquisto e la perdita della qualità di socio;
3) la composizione e le modalità di costituzione degli organi dell'associazione;
4) le condizioni e le modalità con le quali possono essere deliberate le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione;
5) le modalità di approvazione dei bilanci annuali.
Storico versioni
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