Art. 5

LEGGE 1 luglio 1970, n. 518

In vigore dal 5 ago 1970
La scelta del segretario generale deve riportare il gradimento del Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri. Al segretario generale è affidata la direzione amministrativa della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del collegio dei revisori.
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