Art. 2

LEGGE 1 luglio 1970, n. 518

In vigore dal 5 ago 1970
Per essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero, le associazioni di operatori economici di cui all' debbono dimostrare di avere svolto attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici per almeno due anni. Il riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, quando l'attività della Camera risponda ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento deve essere inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente e deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'elenco dei soci e delle cariche sociali, dai bilanci consuntivi degli ultimi due anni e da una relazione dimostrativa dell'attività svolta.
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