Art. 1

LEGGE 1 luglio 1970, n. 518

In vigore dal 5 ago 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, possono essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero.
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