Art. 1
LEGGE 1 luglio 1970, n. 518
In vigore dal 5 ago 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, possono essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-07-01;518#art-1