Art. 10
LEGGE 1 luglio 1970, n. 518
In vigore dal 5 ago 1970
Nei confronti delle camere di commercio riconosciute ai sensi dei decreti luogotenenziali 13 ottobre 1918, numero 1573, e 20 febbraio 1919, n. 273, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti luogotenenziali, fino a quando non sarà stato confermato il riconoscimento delle stesse, secondo le nuove disposizioni; per ottenere tale confermate Camere dovranno farne richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dimostrando di essersi uniformate alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Il decreto di conferma è emanato con le stesse modalità di quello di riconoscimento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 luglio 1970
SARAGAT
RUMOR - ZAGARI - MORO - COLOMBO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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