Art. 7
LEGGE 27 maggio 1970, n. 382
In vigore dal 1 gen 2003
(Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile)
L'indennità di accompagnamento, nella misura di cui all', spetta altresì ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non reversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare.
A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la cecità assoluta, nonchè da una dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare.
L'indennità di accompagnamento è concessa, previo l'accertamento della cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
Il godimento dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza. (3) (4)
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