Art. 17
LEGGE 27 maggio 1970, n. 382
In vigore dal 8 lug 1970
(Decorrenza dei benefici)
La concessione della pensione e dell'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-05-27;382#art-17