Art. 15
LEGGE 27 maggio 1970, n. 382
In vigore dal 8 lug 1970
(Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte)
Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o più dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli della imposta complementare sui redditi.
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