Art. 1
LEGGE 27 maggio 1970, n. 382
In vigore dal 20 giu 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Aumento della pensione non reversibile)
La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3)
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-27;382#art-1