Art. 3
LEGGE 27 maggio 1970, n. 382
In vigore dal 8 lug 1970
(Tredicesima mensilità)
Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli nonchè ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta, con la mensilità di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.
Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-05-27;382#art-3