Art. 4
LEGGE 27 maggio 1970, n. 382
In vigore dal 1 gen 2003
(Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti)
A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennità di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, è corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione. (3) (4)
Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennità in misura ridotta, la maggiorazione è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
Storico versioni
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