Art. 9
LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754
In vigore dal 18 ott 1970
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti per effetto della legge 31 ottobre 1966, n. 942, nei capitoli 2004, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035, 2037, 2082, 2103, 2106, 2108 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: GAVA
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