Art. 7

LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754

In vigore dal 23 nov 1969
Il primo comma dell'articolo unico della legge 31 marzo 1966, n. 205, è sostituito dal seguente: "L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi".
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