Art. 5
LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754
In vigore dal 18 ott 1970
L'insegnamento teorico pratico nei corsi previsti dal primo, secondo, terzo e quinto comma del precedente sarà affidato à personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le commissioni di cui al primo e quinto comma dello stesso
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