Art. 8
LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754
In vigore dal 23 nov 1969
Il riconoscimento dei diplomi di qualifica professionale e dei diplomi rilasciati dalle ex scuole tecniche e dalle scuole professionali femminili di Stato e legalmente riconosciute ai sensi e per gli effetti dell' della legge 21 aprile 1965, n. 449, può essere disposto per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
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