Art. 4

LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754

In vigore dal 18 ott 1970
Gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e d'esame dei corsi previsti dai commi primo, secondo e terzo del precedente , nonchè le modalità di svolgimento degli esami di cui al precedente , saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e la commissione di cui al primo comma dello stesso e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.
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LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754 (Art. 4 Sperimentazione negli Istituti professionali.) — Testo vigente | Portale Normativo