Art. 4
LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754
In vigore dal 18 ott 1970
Gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e d'esame dei corsi previsti dai commi primo, secondo e terzo del precedente , nonchè le modalità di svolgimento degli esami di cui al precedente , saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e la commissione di cui al primo comma dello stesso e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-10-27;754#art-4