Art. 3
LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754
In vigore dal 23 nov 1969
Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente , gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle Pubbliche amministrazioni nonchè a corsi di laurea Universitari. Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente , sarà annessa una tabella che preciserà la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonchè a corsi di laurea universitari.
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