Art. 6

LEGGE 28 marzo 1968, n. 385

In vigore dal 1 gen 1994
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 . In caso di scioglimento della società per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra causa, dovranno essere devolute, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attività reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento di cui al punto i) dell'articolo precedente.
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