Art. 7
LEGGE 28 marzo 1968, n. 385
In vigore dal 28 apr 1968
La società concessionaria dovrà sottoporre all'ANAS, per l'approvazione, i progetti esecutivi redatti sulla base dei progetti di massima approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
L'ANAS potrà richiedere esclusivamente varianti tecniche che non modifichino gli elementi essenziali dei progetti presentati e dovrà tener conto, nel prescrivere le varianti, che le stesse non superino, globalmente, del 10 per cento l'importo di stima previsto dai progetti iniziali per ciascun tronco autostradale.
L'ANAS dovrà pronunciarsi sull'approvazione dei progetti esecutivi entro sei mesi dalla loro presentazione. Le varianti in corso d'opera, di esclusiva natura tecnica inerenti la costruzione, potranno essere prescritte dall'ANAS o proposte dalla società concessionaria.
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